Art. 59.
(Referendum abrogativo).

      1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale è indetto dal presidente della giunta regionale, quando lo richiedano almeno 30.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.
      2. Partecipano al referendum di cui al comma 1 tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.
      3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
      4. Il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza del collegio di garanzia statutaria.
      5. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione:

          a) delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione;

 

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          b) delle leggi o delle disposizioni di legge regionale il cui contenuto è reso obbligatorio da norme del presente Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che sono meramente riproduttive di tali norme;

          c) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni;

          d) dei regolamenti interni degli organi regionali.

      6. Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato del referendum stesso.
      7. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.